Wikipedia Italia riapre: dopo la chiusura di protesta di questi giorni, la home page dell’enciclopedia libera più famosa del Mondo torna online con un nuovo messaggio. “Il 4, 5 e 6 ottobre 2011 gli utenti di Wikipedia in lingua italiana hanno ritenuto necessario oscurare le voci dell’enciclopedia per sottolineare che un disegno di legge in fase di approvazione alla Camera potrebbe minare alla base la neutralità di Wikipedia. [qui la forma approvata dalla Camera dei deputati l'11 giugno 2009, poi modificato dal Senato il 10 giugno 2010; qui gli emendamenti]
Sono stati proposti degli emendamenti, ma le modifiche al decreto non sono ancora state approvate in via definitiva. Non sappiamo, quindi, se sia ormai scongiurato questo panorama, che vanificherebbe gran parte del lavoro fatto su Wikipedia. Grazie a chi ha supportato la nostra iniziativa, tesa esclusivamente alla salvaguardia di un sapere libero e neutrale“. Come riporta giustamente Punto Informatico, “il nuovo emendamento Cassinelli limita l’obbligo di rettifica ai siti di testate registrate secondo la normativa sulla Stampa”. In questo modo la famosa norma ammazza-blog sarebbe ritirata… ma bisogna aspettare ancora la Camera, che deve discutere e approvare il nuovo testo del cosiddetto ddl intercettazioni. Intanto però… bentornata Wikipedia!
Tag: ddl intercettazioni
Wikipedia riapre i battenti: norma ammazza-blog in bilico alla Camera
Ddl intercettazioni tra proposte e polemiche: ecco cosa sta succedendo
Tutto è iniziato da una discussione sul blog di Rudy Bandiera: nel post “Obbligo di rettifica per i blog, io vado contro corrente“ ci si è confrontati sul ddl intercettazioni, dove appare la norma che obbliga anche i blog a pubblicare entro 48 ore le rettifiche. Si parla dell’emendamento proposto dall’Onorevole Cassinelli e del tanto discusso comma 29, insomma. Inutile ricordare che la polemica sta facendo il giro della Blogosfera: non solo personaggi politici, ma anche intellettuali, giornalisti e “semplici” proprietari di blog si stanno mobilitando, tra polemiche, confronti e la voglia di capire una situazione non chiara. Partiamo dall’emendamento, che dice:
Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono inserite da colui che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto che ne fa le veci, quando tecnicamente possibile, attraverso una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all’interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 5. In tutti gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, che agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, la quale non è valida se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica i contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un diverso contenuto principale. [Qualora, per ragioni tecniche, non gli sia possibile pubblicare una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce].
Dunque, il messaggio sembra chiaro, poi prosegue nella lettera f:
La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire comunicazioni e richieste di rettifica.
Riassumendo:
- Per le testate registrate: 48 ore di tempo per rettificare dal ricevimento dell’avviso.
- Per un qualsiasi blog: 10 giorni di tempo per rettificare dal ricevimento dell’avviso.
- L’avviso di notifica deve essere letto e verificato dal destinatario (domanda: come si può dare un’evidente prova di ricezione del messaggio via mail?).
- Per i blog, la multa può variare da 100 a 500 euro (domanda: su che base varia l’importo?).Â
- Non è scritto, ma l’Onorevole Cassinelli lo esplicita nel suo blog: se un sito è allocato in un server straniero non cambia nulla: esistono strumenti processuali per agire ugualmente (domanda: quali sono questi strumenti?).
Sul blog http://robertocassinelli.blogspot.com continua il botta e risposta tra l’Onorevole e “il popolo della Rete”, ma ora non si può fare altro che utilizzare al meglio lo strumento del dialogo e del confronto. Ho chiesto aiuto a Massimo Melica, esperto in diritto applicato alle nuove tecnologie della comunicazione e del “reputation management”. La sua risposta alla questione è nel suo neonato blog Sotto un Cielo di Bit, dove tra provocazione e sincero interesse ha postato un appello:
Cerco il nome dell’estensore del comma 29 dell’art. 1 del c.d. DDL intercettazioni con il quale si impongono, senza giusta misura e senza giusta ragione, pesanti adempimenti tanto al blogger amatoriale quanto al giornalista professionista impegnato on line per conto di un giornale. Cerco il nome e il curriculum vitae di questo esimio legislatore (consulente) per confrontarmi culturalmente sulla normativa che investe Internet.
Il risultato è nel suo post di oggi, dove con rammarico il dottor Melica scrive:
Ho sfidato il Sig. Nessuno e nessuno ha accettato la mia sfida. Quindi ci ritroveremo una norma (comma 29 art.1 ddl intercettazioni) pensata da Nessuno, voluta da Nessuno e scritta da Nessuno ma alla fine approvata dal Parlamento italiano. Inutile gridare al complotto perchè non c’è, si tratta della burocrazia e della politica incapace di tener traccia dei suoi movimenti.
Intanto oggi è convocata alle 13,30 la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio che deve fissare il calendario degli ultimi giorni di lavoro parlamentare prima della pausa estiva. La Conferenza dei capigruppo dovrà decidere anche le modalità di discussione del ddl sulle intercettazioni che secondo un primo calendario doveva arrivare in Aula il 29 luglio. Ci sono ancora molte domande che attendono risposte. C’è qualcuno che lancia il sasso e nasconde la mano, c’è chi grida alla rivoluzione, chi sta lavorando alacremente per ottenere un risultato migliore da un ddl che al momento pare avere numerose falle. E alla fine viene da chiedersi: c’era davvero bisogno di una simile regolamentazione?
NOTA: Nel sito della Camera si evince che il testo di Cassinelli è stato considerato inamissibile. Non si può escludere però che ci siano altre proposte di emendamento simili a quella avanzata dall’Onorevole, solo che non conoscendo il proponente diventa difficile fare la ricerca.
NOTA 28 LUGLIO: Michela Grisini, avvocato, ci scrive rispondendo alle domande sorte. Grazie Michela!
- L’emendamento dell’On. Cassinelli menziona la posta elettronica certificata (PEC), non la semplice posta elettronica. La PEC - prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” - consente, in alcune ipotesi, di non ricorrere più all’utilizzo nè dell’ufficiale giudiziario nè della raccomandata. I garanti dell’avvenuta consegna delle e-mail sono gestori di posta che dovranno iscriversi in un apposito elenco tenuto dal CNIPA che, a sua volta, svolgerà funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento.
- Trattasi di un illecito amministrativo punito, in quanto tale, con la sanzione amministrativa. Tale sanzione è applicata dal giudice che determina l’ammontare della sanzione da comminare alla luce dei criteri enucleati dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche“.
- Se un sito è allocato su un server starniero non cambia nulla perchè l’illecito amministrativo è comunque commesso in Italia. Ergo si applica – per il c.d. principio di territorialità  - il diritto processuale italiano.






