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Concorsi su Facebook: cosa si può (e non si può) fare in Italia

Concorsi su Facebook: a settembre 2013 erano uscite delle novità elencate dai social media expert come una piccola rivoluzione. Nel dettaglio la parte più significativa è stata l’eliminazione del vincolo che prevedeva le promozioni somministrate solo attraverso applicazioni dedicate sulle fan page. Altro cambio significativo è stata anche la possibilità di far partecipare gli utenti alla promozione attraverso l’utilizzo dei LIKE e dei COMMENTI di un Page Post. A questo punto chi amministra brand su Facebook ha finalmente sorriso: le logiche dell’app dedicata finalmente cancellate in favore di un meccanismo più flessibile e diretto! Ma come molti specialisti si sono accorti, il territorio italiano ha una legislazione molto particolare per quanto riguarda i concorsi a premio, qualcosa che frena l’entusiasmo, visto che ci scontriamo con il fattore tempo: lo svolgimento delle Manifestazioni a premio è disciplinato dal DPR 26/10/2001, n. 430!

Cosa significa?

Brevemente: tutto ciò che riguarda i concorsi a premio su social network è inevitabilmente collegato a una pesante normativa che non è cambiata nel corso degli anni, se non per pochi dettagli. Tradotto: le meccaniche dei contest rimangono influenzate dalla burocrazia italica e non possono sfruttare appieno le logiche offerte da alcune piattaforme. Come Facebook.

Concorsi su Facebook: cosa si può fare in Italia?

Se la rivoluzione annunciata mirava a garantire flessibilità di partecipazione, in Italia rimane tutto pressoché invariato, ovvero: il concorso a premi su Facebook dev’essere garantito da un’applicazione appoggiata su server italiani. Abbiamo chiesto infatti alla “Divisione XIX – Manifestazione a Premio” del Ministero dello Sviluppo Economico alcune delucidazioni e le riportiamo per intero.

Le risposte del Ministero

“In merito all’ipotesi di utilizzare un canale di social network, per veicolare le promozioni organizzate come manifestazioni a premio, la necessità di conciliare le disposizioni normative con le esigenze di mercato, ponendo la massima attenzione alla garanzia dei consumatori e della corretta concorrenza, ha portato il Ministero ad individuare dei margini di realizzazione sulla base di due profili principali.

1. Lo svolgimento dell’iniziativa tramite congegni operanti al di fuori del territorio nazionale

Il vincolo di territorialità disposto dall’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n° 430, impone che tutte le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio siano effettuate nel territorio dello Stato Italiano, perciò, nella considerazione del fatto che gli strumenti dei social network operano (quasi nella totalità dei casi) da server ubicati all’estero, il loro utilizzo può essere consentito solo nei casi in cui venga abbinato ad essi un sistema “/mirror/”, che replichi, in tempo reale, le partecipazioni – con particolare riguardo alle informazioni dei concorrenti ed agli eventuali elaborati ad essi richiesti – dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio.

La perizia di cui all’art. 9, comma 1, del citato dPR n. 430/2001, relativa al corretto funzionamento del congegno per l’assegnazione dei premi, dovrà specificare che il sistema /mirror /(o analogo) adottato replica, su un server allocato in Italia, i dati primitivamente inviati al server ubicato in territorio estero.

Nel regolamento dell’iniziativa dev’essere altresì dichiarato che il soggetto promotore è obbligato a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta, anche se fatta al rappresentate fiscale dell’impresa in Italia o al soggetto legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA, operante, ad esempio, dall’eventuale sede secondaria stabile in Italia.

[ndr: QUI ABBIAMO UNA PARTE FONDAMENTALE]

Per le medesime motivazioni inerenti il limite di territorialità, i sistemi del tipo “/like/” (“/Mi piace/”), eventualmente impiegati quale condizione di partecipazione, devono essere un applicativo software di proprietà dell’impresa promotrice – e non del social network -, operante sul server allocato in Italia.

2. Coinvolgimento a livello di responsabilità organizzative dei social network

L’utilizzo dei social network nella realizzazione delle manifestazioni a premio, date le caratteristiche che li contraddistinguono, con particolare riguardo alla richiesta di iscrizione necessaria per poter operare su di essi, configura una promozione dei soggetti commerciali che li gestiscono, i quali risultano essere, di fatto, co-promotori dell’iniziativa ed inquadrabili, perciò, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del dPR n. 430/2001.

Nel più delle volte, però, tali soggetti declinano ogni loro coinvolgimento nelle responsabilità di svolgimento delle iniziative premiali veicolate attraverso i loro canali. Per tale motivazione è richiesto, al promotore che voglia attuare una manifestazione a premio tramite un social network, di provvedere:

  • ad affiancare, quale ulteriore via di partecipazione, anche un altro canale di svolgimento (altro sito internet, ecc.) di portata paritaria a quella offerta dal social network, e/o
  • limitare, con specifica clausola regolamentare, la partecipazione ai soli iscritti al social network in periodo antecedente all’inizio della manifestazione a premio, dando idonea indicazione dei mezzi utilizzati per il riscontro di tale condizione (richiesta ai vincitori di dichiarazioni e/o attestazioni, rilevazione diretta, altro).

Qualora non sussistano le condizioni organizzative sopra specificate la manifestazione a premio non si ritiene ammissibile”.

Quindi come si può procedere?

La risposta del Ministero è molto dettagliata e probabilmente di difficile interpretazione, se non accompagnati da un esperto legale. Pare quindi, come dicevamo all’inizio, che i concorsi su Facebook siano ancora una volta legati a meccaniche diverse da quelle proposte in America, perché dobbiamo fare sempre riferimento alla legislazione italiana. Sempre se operiamo sul target dei cittadini italiani, precisiamo.

È utile ricordare però che per concorsi a premio intendiamo un’iniziativa che ponga in essere un “premio economico” dichiarato. Esempio: vogliamo “premiare” una ricetta attraverso la fan page? Bene, possiamo pubblicare alcune foto dei vari utenti e dire che “la più votata sarà pubblicata interamente sul blog X”. In questo caso il riconoscimento è una pubblicazione, non un prodotto, quindi non abbiamo nessun problema al riguardo: si tratta infatti di una “call-to-action”, non di un vero contest.

Ci sono altri casi, secondo la normativa italiana, per cui non si deve ricorrere al concorso a premi, ecco quali:

  1. quando il premio ha valore inferiore a 25,82€, a patto che ciascun partecipante riceva un solo premio nel corso dell’anno solare e non vi sia obbligo di acquisto;
  2. quando lo scopo del concorso è la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, o progetti e studi commerciali/industriali;
  3. quando i premi sono destinati a enti o istituzioni pubbliche con finalità sociali e benefiche.

In tutti gli altri casi, se le caratteristiche del concorso non corrispondono alle 3 sopra elencate, si dovranno seguire tutti gli step relativi alla realizzazione (preventiva comunicazione, regolamento, cauzione, ecc…).

Cosa dice Facebook a proposito dei concorsi a premi?

Oltre alla normativa italiana, ovviamente bisogna anche sottostare alle regole stabilite dalla piattaforma utilizzata per il concorso. Questo è quello che si legge delle condizioni d’uso della pagina a proposito di promozioni e concorsi a premi

regolamento concorsi a premi su facebook

(clicca per ingrandire)

Su Facebook è possibile:

  • Richiedere agli utenti di postare e/o commentare per iscriversi al contest;
  • Utilizzare like e reactions come metodo di votazione;
  • Richiedere agli utenti di inviare un messaggio privato per la partecipazione;
  • Usare il social button “like” incorporato su una pagina web come meccanismo di voto;
  • Usare un plugin che permetta di partecipare al contest e postare direttamente sulla fanpage;
  • Gestire il contest attraverso un’applicazione.

Su Facebook non è possibile:

  • Obbligare gli utenti alla condivisione di un post, per dichiarare la loro intenzione di partecipazione;
  • Taggare un amico per partecipare;
  • Condividere sulla bacheca di un amico un post ai fini della partecipazione;
  • Richiedere agli utenti di taggarsi su una foto per iscriversi o votare.

Conclusioni

Sicuramente la gestione di un concorso a premi su Facebook non è qualcosa che si improvvisa. L’attenzione e il rispetto della normativa sono fondamentali per non cadere in errore, e i tempi tecnici per l’organizzazione e la messa in regola non vanno affatto sottovalutati. Tra stesura del regolamento, comunicazione al ministero, fidejussione, sviluppo dell’app i tempi per fare un buon lavoro, supportati sempre da un legale esperto, potrebbero variare dai 45 ai 90 giorni.

 

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