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Chi è il medico legale e di cosa si occupa

Di cosa si occupa la medicina legale? Cosa fa il medico legale? Queste sono le domande più frequenti che si pone lo studente in medicina che si vuole avvicinare alla specializzazione in medicina legale. In realtà le attività quotidiane del medico legale sono molteplici ed è molto difficile sintetizzarle in un breve elaborato. Oggi abbiamo deciso di dedicare la nostra attenzione a un esame particolarmente delicato con implicazioni medico scientifiche e legali, l’esame autoptico.

L’autopsia è un esame medico estremamente dettagliato del corpo e dei relativi organi della persona dopo il suo decesso al fine di stabilire modalità e cause che l’hanno determinata. Si tratta, in altri termini, di una indagine sul cadavere, volta ad appurare le cause della morte e le modalità della malattia, eseguita con una serie di metodiche dissezioni che consentono l’esame dei singoli organi.

L’autopsia può essere effettuata trascorse 24 ore dal decesso, salvo casi eccezionali di urgenza e di diagnosi indicati nel regolamento di polizia mortuaria. In Italia può essere richiesta dal Procuratore della Repubblica, dalla Direzione Sanitaria (ove la morte sia avvenuta in regime ospedaliero) o dal Giudice, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Penale, dal medico curante che non abbia chiara la natura della morte e dai familiari.

Esistono diversi livelli di approfondimento che si possono realizzare e che determinano quindi:

  • l’autopsia completa; esame di tutte le cavità del corpo
  • l’autopsia limitata: esclusione della testa
  • l’autopsia selettiva: esame di organi specifici

Chi può fare l’esame autoptico?

L’esame può essere effettuato negli esami di medicina legale o in alternativa di anatomia patologica  da un medico legale o da un anatomo patologo. Differisce dal riscontro diagnostico perché non ha il solo specifico compito di riscontrare l’esattezza della diagnosi e soprattutto non è soggetto alle limitazioni previste nel riscontro diagnostico.

Seguono alcune analisi di laboratorio che possono prevedere test tossicologici, microbiologici, citologici e istologici.

Come previsto dall’art. 116 del Codice di Procedura Penale quando dalla morte della persona si prospetta il sospetto di un reato il Procuratore della Repubblica accerta le cause della morte. L’accertamento autoptico assume particolare rilievo nel caso di  “accertamento autoptico non ripetibile” ossia quell’accertamento del pubblico ministero avente un oggetto il cui stato è soggetto a modificazione. In questo caso, come recita l’art. 360 cod. procedura penale, il pubblico ministero avviserà l’indagato e la parte offesa per consentire la nomina di un consulente tecnico di parte.

In questo modo, i soggetti interessati, diventano parte attiva nel procedimento, potranno avere nozione dei dati medico legali e presentare eventualmente osservazioni in merito.

L’esame autoptico ha diverse finalità, in particolare lo scopo è quello di determinare la storia clinica e conseguentemente la causa della morte. Questo particolare esame risulta fondamentale, inoltre, per fornire informazioni ai membri della famiglia su potenziali malattie genetiche o confermare la diagnosi del medico di reparto. Infine, non vanno trascurati scopi di ricerca e di formazione medica e come abbiamo già accennato, motivi giudiziari.

Quando invece si parla di riscontro diagnostico?

Il riscontro diagnostico è regolato dalla legge n.83 del 1961, trattasi di una operazione anatomo patologa (esame autoptico) effettuata dal medico legale al fine di riscontrare al tavolo anatomico la causa della morte.

Le finalità dell’esame autoptico in questo caso sono nell’ordine; verifica anatomica della diagnostica clinica, riscontro di malattie infettive, chiarimento quesiti clinici scientifici, accertamento delle cause di morte delle persone decedute senza assistenza medica, accertamento delle cause di morte delle persone decedute a domicilio se sussiste dubbio sulla causa.

Particolare attenzione è stata rivolta dal legislatore all’esame autoptico nel caso di riscontro diagnostico di lattanti e feti.

Il legislatore è intervenuto con la legge 31 del 2006 per disciplinare la materia con un provvedimento chiamato “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto”

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